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Focus Lavoro & Fisco

I nuovi minimi dei collaboratori domestici 2010 I nuovi minimi dei collaboratori domestici 2010   LIVELLI TABELLA A LAVORATORI CONVIVENTI VALORI MENSILI INDENNITÀ A 572.71   AS 676.84   B 728.91   BS 780.97   C 833.04   CS 885.10   D 1041.30 153.98 DS 1093.36 153.98     LIVELLI TABELLA B LAVORATORI DI CUI  ART.15 2°C. VALORI MENSILI A   AS   B 520.65 BS 546.68 C 603.95 CS   D   DS     LIVELLI TABELLA C LAVORATORI NON CONVIVENTI VALORI ORARI A 4.16 AS 4.90 B 5.21 BS 5.52 C 5.83 CS 6.13 D 7.08 DS 7.39   LIVELLI TABELLA D ASSISTENZA NOTTURNA VALORI MENSILI   AUTOSUFFICIENTI NON AUTOSUFFICIENTI BS 898.12   CS   1017.87 DS   1257.37   LIVELLI TABELLA E PRESENZA NOTTURNA VALORI MENSILI LIVELLO UNICO 601.36     TABELLA F INDENNITÀ TOTALE INDENNITÀ VITTO E ALLOGGIO Pranzo e/o colazione cena Alloggio   1.72 1.72 1.49 4.93      www.rossellaquintavalle.it    

Assegno per il nucleo familiare e di maternità concessi dai Comuni   Assegno per il nucleo familiare e di maternità concessi dai Comuni di Rossella Quintavalle   con circolare INPS n. 28 del 01/03/2010, l'Istituto di Previdenza ha comunicato il nuovo importo delle prestazioni sociali relative agli Assegno per il nucleo Familiare e all'Assegno di maternità dei Comuni:   ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE   L'assegno per il nucleo familiare da corrispondere agli aventi diritto per l'anno 2010 è pari, nella misura intera, a Euro 129,79.   Per le domande relative al medesimo anno, il valore dell'indicatore della situazione economica, con riferimento ai nuclei familiari composti da cinque componenti, di cui almeno tre figli minori, è pari a Euro 23.362,70   Ovviamente, per l'assegno per il nucleo familiare da erogare per il 2009, per i procedimenti in corso, continuano ad applicarsi i valori previsti per il medesimo anno 2009.     ASSEGNO DI MATERNITA'   A seguito del suddetto incremento ISTAT,  l'importo dell'assegno mensile di maternità, spettante nella misura intera, per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento avvenuti dal 1.1.2010 al 31.12.2010 è pari a Euro 311,27 per  complessivi Euro 1.556,35.   Il valore dell'indicatore della situazione economica, con riferimento ai nuclei familiari composti da tre componenti, da tenere presente per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento avvenuti dal 1.1.2010 al 31.12.2010, è pari a Euro 32.448,22. Dal sito dell'INPS. Rossella Quintavalle C.d.L. in Roma www.rossellaquintavalle.it    

Il lavoro occasionale e i voucher: Approfondimento Il lavoro occasionale e i voucher Approfondimento di Rossella Quintavalle     Chi come me sono anni che ci sta in mezzo, ne ha sentite di tutti i colori sulle tipologie di lavoro possibili, ma ogni volta, prima viene lanciata la "genialata" e poi si mette tutti sul chi va là per paura di un uso incontrollato del nuovo istituto. Si precisa quindi che: per prestazioni di lavoro occasionale accessorio devono intendersi attività lavorative di natura meramente occasionale e accessoria, non riconducibili alle tipiche tipologie di lavoro subordinato. Non pensiamo quindi che si possa sostituire un lavoratore subordinato utilizzando un voucher. L'avvertimento è d'obbligo perché spesso si sente sussurrare la proposta di utilizzare questa nuova tipologia di lavoro, ad esempio, provare un lavoratore prima di assumerlo o per evitare un contratto a tempo determinato. Non è così. Il legislatore ha solo voluto assicurare un minimo di tutela previdenziale e assicurativa a lavoratori a rischio di esclusione sociale, impegnati in piccoli lavori occasionali, altrimenti utilizzati in nero. Oramai di uso comune, forse troppo comune, sono i voucher per piccoli lavori occasionali nell'ambito del lavoro accessorio ai sensi dell'articolo 70, lettera a) del D.lg. 276/2003 e successive modificazioni. Tra le ultime, la Legge n. 33 del 9 aprile 2009 in vigore dal 12 aprile 2009, ha apportato significative modifiche all'art. 70 del D. Lgs. n. 276/2003 in merito al campo di applicazione del lavoro occasionale di tipo accessorio e ultimissime in materia normativa, sono le novità introdotte dalla legge Finanziaria n. 191/2009. Dopo aver conosciuta l'applicabilità dei voucher a piccoli lavori domestici, con la  circolare n. 88 del 9 luglio 2009 l'INPS ha precisato che le novità introdotte dal comma 12 dell'art. 7-ter della legge n. 33/2009, interessano specificatamente: gli studenti, le casalinghe, i pensionati ed i percettori di prestazioni integrative del salario o sostegno del reddito. A seguito delle novità introdotte dall'ultima legge Finanziaria e dell'ampliamento del campo di utenti e attività, l'INPS torna sull'argomento con la circolare n. 17 del 3/02/2010. Questo il quadro in questo momento:   Per quel che riguarda gli studenti: - Gli studenti con meno di 25 anni di età, regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso l'Università o istituto scolastico di ogni ordine e grado, possono accedere al lavoro occasionale accessorio anche il sabato e la domenica, oltre che nei periodi di vacanza e compatibilmente con gli impegni scolastici (art. 70, comma 1, lettera e). Gli stessi possono essere impiegati, nei periodi sopra indicati, per svolgere attività di lavoro occasionale accessorio rese nell'ambito di qualsiasi settore produttivo, compresi gli Enti locali. Per l'individuazione dei "periodi di vacanza", si considerano tali: a) "vacanze natalizie" il periodo che va dal 1° dicembre al 10 gennaio; b) "vacanze pasquali" il periodo che va dalla domenica delle Palme al martedì successivo il lunedì dell'Angelo; c) "vacanze estive" i giorni compresi dal 1° giugno al 30 settembre. - (NOVITA') Gli studenti con meno di 25 anni di età, regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso l'Università, possono accedere al lavoro occasionale accessorio, reso nell'ambito di qualsiasi settore produttivo compresi gli Enti Locali, in qualsiasi periodo dell'anno.     Lavoratori part- time (NOVITA')   La finanziaria 2010 ha introdotto una nuova figura di lavoratore che può essere utilizzata attraverso i voucher in via sperimentale per l'anno 2010: il lavoratore occupato part time. Lo stesso può svolgere lavoro occasionale di tipo accessorio, in qualsiasi settore produttivo, durante il tempo libero dall'altro lavoro part-time subordinato. Non potrà utilizzare quel lavoratore attraverso l'utilizzo dei voucher, lo stesso datore di lavoro che lo ha alle proprie dipendenze per evitare possibili forme elusive della disciplina.   Percettori di prestazioni a sostegno del reddito   Proroga per tutto il 2010 per l'utilizzo dei voucher per i lavoratori percettori di prestazioni integrative a sostegno del reddito, in tutti i settori produttivi ed anche a favore degli Enti locali. Lavoratori destinatari: -         percettori di prestazioni integrative salariali; -         percettori di prestazioni connesse con lo stato di disoccupazione quali: disoccupazione ordinaria, mobilità, trattamenti speciali di disoccupazione edili. Il limite massimo dei compensi per tale categoria (fra tutti i committenti) ammonta a euro 3.000,00 netti per anno solare, corrispondenti ad un lordo di euro 4.000,00.   Le casalinghe: Questa categoria di lavoratori può svolgere prestazioni di natura occasionale rese nell'ambito di attività agricole di carattere stagionale (art. 70, comma 1, lettera f), come già previsto per pensionati e studenti.  Per "casalinga" deve intendersi un soggetto che svolge, senza vincolo di subordinazione, lavori non retribuiti in relazione a responsabilità familiari e che non presti attività lavorativa autonoma o alle dipendenze di terzi.   Per i pensionati: Qualsiasi pensionato può svolgere attività di natura occasionale in qualsiasi settore produttivo (art. 70, comma 1, lettera h-bis, aggiunta), oltre alle altre attività previste dall'art. 70, comma 1 anche presso gli Enti Locali (NOVITA').   LIMITI   I voucher o buoni lavoro, già utilizzabili dal 01/08/2008 da quei committenti che ne fanno uso per personale domestico (baby setter, ripetizioni, giardinieri, autisti, colf) in modo discontinuo, sono applicabili ad attività che non danno luogo con lo stesso committente, a compensi superiori a Euro 5000 annui e per piccoli lavori in tutti i settori. Il limite del compenso erogabile dal singolo committente deve intendersi per il prestatore come netto. Di conseguenza il limite di importo lordo per il committente è di 6.660 euro (corrispondenti a 4.995 euro netti). Il lavoratore mantiene l'iscrizione nelle liste di disoccupazione. Con questo nuovo sistema, attuato inizialmente nella vendemmia, si è cercato di eliminare anche le più piccole prestazioni "in nero" consegnando al lavoratore un buono riscuotibile

Minimali e Massimali Enasarco 2010   Minimali  e Massimali Enasarco 2010 Di Rossella Quintavalle I massimali e i minimali vengono aggiornati ogni due anni, per cui questo anno abbiamo i nuovi valori 2010/2011. Riportiamo i nuovi importi e le percentuali che dovranno essere utilizzati per il 2010, per il pagamento dei contributi Enasarco. Aliquote ENASARCO 2010 Aliquota Monomandatario 13,50% Aliquota Plurimandatario   13,50% Il 50% dell'Importo calcolato sull'Imponibile Provvigionale è a Carico dell'Agente (con una trattenuta in fattura) e il restante 50% è a Carico dell'Azienda Mandante stessa. L'aliquota del contributo Enasarco quindi dal 01/01/2006 e' pari 13,5% di cui 6,75% a carico ditta e 6,75% a carico dell'agente ed è per ora rimasta invariata.       Minimali e Massimali contributivi e Massimale  2009/2010  CONTRIBUTO MINIMO ANNUO                                        2009                2010 MONOMANDATARI           759.00              789.00 PLURIMANDATARI            381.00              396.00   CONTRIBUTO MASSIMO ANNUO I massimali provvisionali annui su cui calcolare i contributi sono stabiliti nelle seguenti misure:                                           2009              2010 MONOMANDATARI               26.603,00      27.667,00 PLURIMANDATARI               15.202,00      15.810,00 I contributi dovranno essere calcolati sulle provvigioni dovute ancorchè non pagate e il riferimento trimestrale e' considerato per competenza. I minimali contributivi e i massimali provvisionali sono aggiornati con la rivalutazione ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI). Rossella Quintavalle C.d.L. in Roma www.rossellaquintavalle.it  

Oggi Imposta di registro - ISTAT  Imposta di registro- ISTAT   Di Rossella Quintavalle Consulente del Lavoro in Roma     In scadenza il  02/03/2010 il pagamento relativo all'imposta di registro sui canoni di locazione per le cessioni, le risoluzioni anche tacite, annualità di contratti pluriennali relativi ad immobili urbani successive alla prima, con inizio a partire 01/02/2010 (30 giorni dalla sottoscrizione del contratto o dalla data della decorrenza di rinnovo), anche se di minimo importo.   correggere  L'indice ISTAT da applicare per la variazione annuale  Gennaio 2009 -  Gennaio 2010 e' pari a  0,972% già ridotto al 75%. L'Indice ISTAT da applicare per la variazione biennale   Gennaio 2008 - Gennaio 2010 è pari a  2,175% già ridotto al 75%.     Il pagamento va effettuato tramite modello F23 in banca o alla posta utilizzando i codici: 107T per l'imposta di registro per contratti di locazione di fabbricati per l'intero periodo; 108T Imposta di registro per affitto fondi rustici; 109T Imposta di registro per atti, contratti verbali e denunce; 110T Imposta di registro per cessioni ( contratti di locazioni e affitti); 112T per le annualità successive alla prima dei contratti di locazione dei fabbricati; 114T per l'imposta di registro per proroghe; 115T per l'imposta di registro per contratti di locazione per la prima annualità; Causale RP (registrazione atti pubblici o privati ) Andrà indicato il codice dell'ufficio presso il quale e' viene registrato il contratto Per i contratti di nuova stipulazione, la registrazione presso l'ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate, andrà effettuata dopo l'effettuazione del pagamento dell'imposta, entro 30 giorni dalla stipula, accompagnata da un apposito stampato con l'apposizione di una marca da bollo di 14.62 euro per ogni 4 facciate scritte e comunque ogni 100 righe. L'imposta è pari al 2% del canone annuo di affitto (0,50% per i fondi rustici  e 1% per gli immobili strumentali anche se soggetti all'imposta sul valore aggiunto),rivalutato in base agli aggiornamenti ISTAT intervenuti, con un minimo però di Euro 67. In caso di risoluzione anticipata del contratto di affitto, e' dovuta, ai sensi dell'articolo 28 del DPR 131/1986, l'imposta di Euro 67 entro 30 giorni dalla data della risoluzione anticipata con modello F23 e codice tributo 113T (articolo 17 DPR 131/1986). Andrà poi depositato il versamento, unitamente alla comunicazione di cessata locazione all'ufficio delle entrate entro 20 giorni dal pagamento.   Ravvedimento OPEROSO Se si è dimenticati di versare l'imposta di registro, si può rimediare attraverso l'istituto del ravvedimento operoso, oggi ancor più conveniente. Se l'imposta viene pagata entro 30 giorni dall'omissione, si dovrà pagare la sanzione del 2,50% dell'imposta dovuta , oltre agli interessi di mora calcolati al tasso del 3% annuo. Se il ritardo supera i  30 giorni, la sanzione salirà al  3%. Codici tributo da indicare su modello F23: Tributo 112T: Imposta più interessi; Tributo 671T: sanzione; causale SZ con indicazione dell'anno cui si riferisce la sanzione..   Alcune informazioni: Nel  caso il contratto sia stato registrato telematicamente, il versamento deve essere eseguito esclusivamente tramite F24 on line. L'ammontare dell'imponibile sul quale calcolare l'imposta del 2%, andrà ridotto di un 30% nel caso di contratti di locazione a canone concordato di cui all'articolo 2 della legge 431/98. Mancata registrazione del contratto Si ricorda che la mancata registrazione del contratto di affitto rende nulle le obbligazioni di ambo le parti       Contratto ad uso turistico Il contratto di locazione ad uso turistico non rientra nell'ambito della normativa prevista dalla legge 431/98 ma viene regolato dall'articolo 1571 e seguenti del c.c. . Il contratto di locazione è comunque soggetto all'obbligo di registrazione solo se superiore ai 30 giorni.   Ulteriori informazioni si potranno ottenere: visitando il sito www.agenziaentrate.gov.it, telefonando al numero 848800444.       Rossella Quintavalle C.d.L. in Roma

Scadenzario Marzo 2010 SCADENZARIO DI MARZO 2010 01/03/2010   Ultimo giorno utile per l'invio dei modelli Cud e delle certificazioni delle ritenute d'acconto a liberi professionisti Ultimo termine per l'invio in telematica della Comunicazione IVA relativa al 2009 Ultimo termine per il pagamento del bollettino FASI per i dirigenti industriali Invio Telematico UNIEMENS - EMENS aggregato Invio all'INPS della dichiarazione per applicazione CIG ridotta     02/03/2010   PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI REGISTRO PER I CONTRATTI DI AFFITO REGISTRATI.  CODICI TRIBUTO DA VERSARE CON MODELLO f23: 115T - imposta di registro per i contratti di locazione  di prima annualità. 112T - imposta di registro annualità successive. 107T - imposta di registro pagata per l'intero periodo del contratto         10/03/2010   Versamento fondo di previdenza dei giornalisti ( Previnet )     16/03/2010     VERSAMENTI TRAMITE F24 RELATIVI A:   Liquidazione periodica IVA per i contribuenti mensili Versamento ritenute sui redditi dei dipendenti Versamenti contributivi INPS dipendenti e parasubordinati, ENPALS, INPGI ( TRAMITE MODELLO  F24 ACCISE) Presentazione in telematica della denuncia DASM per i giornalisti relativamente ai contributi del mese precedente Ritenute 4% condomini Invio telematico autoliquidazioni inail Pagamento dell'IVA a saldo 2009 codice 6099         18/03/2010   Ravvedimento operoso per imposte non pagate il 16/02/2010 (30 giorni dal 16/02/2010) Versamento tardivo di Iva e ritenute alla fonte, con pagamento sanzione 2,5% e interessi 1% annuo. Mod. F24 telematico e cod. trib: 8904 (sanzioni Iva) e 8906 (sanzioni ritenute) e 1991 (interessi Iva); n.b.: interessi relativi a ritenute versati assieme a ritenute..       20/3/2010     VERSAMENTI RELATIVI A:   CASAGIT       25/03/2010     PRESENTAZIONE   DENUNCIA MENSILE ENPALS-ENPAIA       30/03/2010       ·        PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI REGISTRO PER I CONTRATTI DI AFFITO REGISTRATI.  CODICI TRIBUTO DA VERSARE CON MODELLO f23: ·        115T - imposta di registro per i contratti di locazione  di prima annualità. ·        112T - imposta di registro annualità successive. ·        107T - imposta di registro pagata per l'intero periodo del contratto         31/03/2010       ·        Contribuzione Enasarco FIRR - pagamento contributi per il Fondo Risoluzione rapporto di agenti e rappresentanti calcolati sulle provvigioni dell'anno precedente ·        Scadenza Privacy data certa ·        Invio Telematico UNIEMENS - EMENS aggregato ·        Scadenza versamento contributi volontari relativi al IV trimestre 2009. ·        Scadenza domanda disoccupazione con requisiti ridotti.    

Dichiarazione per aliquota ridotta INPS per l’Industria Dichiarazione per aliquota ridotta INPS per l'Industria     Entro fine mese le aziende industriali, edili e lapidee, dovranno presentare all'INPS la dichiarazione per la determinazione dell'aliquota della Cig che aumenta al superamento dei 50 dipendenti. Ricordiamo che dal 2003 l'inoltro della dichiarazione non e' più dovuta tutti gli anni ma solamente quando nell'anno precedente e' variata la media dei dipendenti rispetto a quanto dichiarato in precedenza. La forza lavoro da prendere in considerazione per determinare il superamento o meno delle cinquanta unità e l'aliquota da applicare per il 2010,  e' costituita dalla media dei lavoratori occupati nell'anno 2009. Si ricorda inoltre che tale dichiarazione va effettuata anche in occasione dell'inizio di attività con dipendenti. Rossella Quintavalle C.d.L. in Roma www.rossellaquintavalle.it  

La Comunicazione IVA 2010   La Comunicazione  IVA  2010     Di Rossella Quintavalle     Scade il 1/03/2010 il termine per trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate   i dati IVA relativi al 2009 da parte dei soggetti titolari di partita IVA attraverso la cosiddetta "comunicazione annuale dati IVA"  utilizzando la nuova modulistica contenuta nel provvedimento 15/01/2010. Sono soggetti all'invio tutti i titolari di partita IVA tenuti alla presentazione della dichiarazione IVA annuale anche se non hanno avuto operazioni imponibili. Non sono soggetti all'invio:   Ø      le persone fisiche che nell'anno 2009 hanno effettuato un volume d'affari complessivo inferiore o pari a 25.000 euro (NOVITA' - art.10, comma 1 d.l. 78/2009), anche se tenuti poi  a presentare la dichiarazione annuale IVA; Ø      esonerati i soggetti domiciliati al di fuori della Comunità europea che effettuano solamente attività di commercio elettronico, Ø      coloro che effettuano solamente operazioni esenti ai sensi dell'articolo 10 DPR 633/72 e successive modificazioni (quali prestazioni sanitarie, educative e didattiche, locazione de immobili, operazioni di assicurazione, ecc.); Ø      agricoli produttori esonerati  dagli adempimenti  ai sensi dell'articolo 34, comma 6, primo e secondo periodo DPR 633/972, che nel 2007 hanno realizzato un volume d'affari non superiore a 7000,00 euro a prescindere dal luogo di esercizio della attività; Ø      chi e' sottoposto a procedure concorsuali; Ø      Esercenti attività di organizzazione giochi, intrattenimento, che non hanno optato per l'applicazione dell'IVA nei modi ordinari; Ø      Associazioni sportive dilettantistiche  e le associazioni non profit (legge 398/91) Ø      Imprese individuali che abbiano dato in affitto l'unica azienda. Ø      I contribuenti che dal 2008 applicano il regime dei minimi, sono esonerati dalla prossima comunicazione IVA; Ø      NOVITA': coloro che presentano entro febbraio 2010 la dichiarazione annuale IVA.   Si ricorda che la comunicazione IVA non e' sostitutiva della dichiarazione annuale dell'IVA da trasmettere in un secondo momento, ma solamente una comunicazione di dati  e notizie attraverso la quale non viene determinata in via definitiva ne' l'IVA a debito né quella a credito in quanto non si deve tenere conto dei calcoli definitivi del prorata, né del credito dell'anno precedente, né dei versamenti eseguiti durante l'anno. Il contribuente deve quindi solamente indicare i dati complessivi delle liquidazioni periodiche del 2009, senza tenere conto di eventuali operazioni di rettifica o conguaglio che andranno invece indicati nella dichiarazione IVA da presentare assieme al modello UNICO/2010 o nella dichiarazione autonoma annuale IVA.   La dichiarazione va presentata esclusivamente in via telematica direttamente o tramite un intermediario abilitato che sarà obbligato a rilasciare la relativa ricevuta dell'avvenuto impegno alla trasmissione. Lo stesso intermediario, entro 30 giorni dalla scadenza dovrà consegnare l'originale della  comunicazione dati IVA che ha trasmesso all'Agenzia dell'Entrate unitamente alla ricevuta di avvenuta trasmissione. Le comunicazioni scartate dal sistema telematico saranno considerate tempestive se ritrasmesse entro i 5 giorni lavorativi successivi Eventuali errori saranno direttamente rettificati con la dichiarazione IVA annuale in quanto non previste dichiarazioni integrative o correttive.   Sanzioni L'omessa presentazione della comunicazione IVA o l'invio della stessa con dati errati, comporta una sanzione da 258,00 a 2065,00 euro. Rossella Quintavalle C.d.L.  in Roma www.rossellaquintavalle.it    

Indici TFR Gennaio 2010 il coefficiente TFR di Gennaio 2010 Il coefficiente di rivalutazione per la determinazione del trattamento di fine rapporto per ultimare i calcoli di gennaio 2010 è pari a  0,235457 (indice Istat 136).

Stop alla doppia contribuzione INPS Finalmente le Sezioni Unite della Cassazione, con sentenza n. 3240/2010, hanno condannato l'ingiusta richiesta dell'INPS sulla doppia contribuzione dei Soci delle società commerciali, (nella forma giuridica di S.R.L.) obbligati ad iscriversi alla gestione commercianti e alla gestione separata quando ricevano compensi in qualità di amministratori. Questi soggetti sono stati fino ad oggi oggetto di richiesta di duplice iscrizione presso l'Istituto della Previdenza. Ora rimaniamo in attesa delle considerazioni in merito da parte dell'INPS che dovrà vedersela con una sentenza che ribadisce che l'iscrizione alla gestione previdenziale dell'Istituto, dovrà essere decisa in base all'attività prevalente esercitata dal soggetto da iscrivere.     Rossella Quintavalle C.d.L. in Roma www.rossellaquintavalle.it  

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Il Protocollo assolve alla funzione di registrazione e di gestione della corrispondenza in entrata e in uscita dell'ente nel rispetto dei requisiti minimi imposti dal DPR 445/2000 "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa" (art. 53, 55, 56).

La soluzione prevede per ogni documento, ricevuto o spedito, la registrazione di tutte le informazioni minime obbligatorie per un documento cartaceo (numero e data di protocollo generato automaticamente e non modificabile, mittente/destinatario per documenti rispettivamente per documenti in entrata e in uscita ecc.; consente l'inserimento di informazioni aggiuntive a quelle minime obbligatorie (uffici per conoscenza, nel caso di documenti in entrata, riferimenti ad allegati ecc.); gestisce inoltre l'annullamento di eventuali registrazioni errate (conservazione dell'informazione annullata, della data di annullamento ecc.).

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nell'ambito delle soluzioni HR Zucchetti per la gestione delle risorse umane, Gong Mdc (Mobile Data Collector) è il lettore tascabile che apre nuove frontiere nella rilevazione presenze e nella raccolta dati in quanto risponde a tutte le specifiche esigenze di aziende ed enti che devono gestire il controllo della attività del personale itinerante o che opera fuori sede.

 

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