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Focus Lavoro & Fisco
Settimana INPS: Una integrazione salariale anche per i collaboratori a Progetto
Settimana INPS: Una integrazione
salariale anche per i collaboratori a Progetto
di Rossella Quintavalle
La
legge Finanziaria per il 2010 (comma 130 legge 191/2009) ha ampliato la platea
dei possibili beneficiari dell'indennità una tantum prevista per i
collaboratori che perdono il posto di lavoro, prevista dal D.L. n. 185/2008,
convertito in legge 2/2009.
La misura dell'intervento
Per
l'anno 2010 la misura dell'integrazione corrisponderà al 30 per cento del
reddito percepito l'anno precedente e comunque non superiore a 4.000,00 Euro.
I requisiti per accedere al
trattamento
-
il collaboratore deve
essere iscritto in via esclusiva alla gestione separata dell'INPS: sono quindi
esclusi i titolari di redditi da lavoro autonomo, i titolari di pensione e
chiunque sia iscritto ad altra forma di previdenza obbligatoria oltre alla
gestione separata;
-
con riferimento
all'ultimo rapporto di lavoro che dà origine alla richiesta, il collaboratore
deve aver svolto la propria attività in regime di mono committenza;
-
il collaboratore nell'anno
precedente l'evento di "fine lavoro" deve aver percepito un reddito che, per il
2009, deve essere compreso tra 5.000
euro e 20.000 e deve risultare accreditato presso la gestione separata INPS un numero di mensilità di
contribuzione almeno pari a 3;
-
nell'anno di
riferimento, ovvero l'anno in cui si è verificata la "fine lavoro", deve essere
stata accreditata presso la gestione separata almeno una mensilità di
contribuzione nel rispetto dei minimali contributivi vigenti (in riferimento
all'anno 2010 il collaboratore dovrebbe quindi aver percepito un reddito pari
almeno a 1.194.50 euro, essendo il minimale fissato per l'anno 2010 a 14.334,00 euro
(minimale previsto per la gestione artigiani e commercianti);
-
il richiedente deve
risultare senza contratto di lavoro da
almeno due mesi.
Restano fermi i requisiti di accesso e la
misura del trattamento vigenti alla data del 31/12/2009 per coloro che hanno
maturato il diritto entro tale data.
Ulteriore
Condizione
L'una tantum per fine lavoro dei collaboratori a
progetto è subordinata alla presentazione, da parte dei richiedenti, di
una dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o a un percorso di
riqualificazione professionale.
In caso
di rifiuto dell'eventuale offerta di un percorso di riqualificazione
professionale ovvero di lavoro congruo proposto ai sensi della legge 291/2004,
il collaboratore perde il diritto a qualsiasi erogazione di carattere
retributivo e previdenziale.
Rossella Quintavalle
Consulente del lavoro in Roma
www.rossellaquintavalle.it
Conoscete i buoni vacanza?
Conoscete
i buoni vacanza?
di
Rossella Quintavalle
dal 20 gennaio è possibile prenotare i
buoni vacanza varati con la
Finanziaria 2008.
Hanno diritto ad ottenere il contributo
statale i cittadini italiani maggiorenni, regolarmente residenti in Italia,
come nucleo familiare composto da una o più persone, in base alla seguente
tabella di reddito.
(tabella e spiegazioni prelevate dal
sito www.buonivacanze.it)
Numero componenti
nucleo familiare
(1)
Redditi lordi del
nucleo familiare
(2)
Importo massimo del
valore dei buoni ai fini del calcolo del
contributo
(3)
Percent.
di contributo statale e corrispondente importo della riduzione
applicata
(4) (5)
Importo a carico del
richiedente da versare in Banca
(6)
1
da 0 a 10.000 €
€ 500,00
45 % €
225,00
€ 275,00
1
da 10.000 a 15.000
€ 500,00
30 % €
150,00
€ 350,00
1
da 15.000 a 20.000
€ 500,00
20 % €
100,00
€ 400,00
2
da 0 a 15.000 €
€ 785,00
45 % €
353,25
€ 431,75
2
da 15.000 a 20.000
€ 785,00
30 % €
235,50
€ 549,50
2
da 20.000 a 25.000
€ 785,00
20 % €
157,00
€ 628,00
3
da 0 a 20.000 €
€ 1.020,00
45 % €
459,00
€ 561,00
3
da 20.000 a 25.000
€ 1.020,00
30 % €
306,00
€ 714,00
3
da 25.000 a 30.000
€ 1.020,00
20 % €
204,00
€ 816,00
4 e oltre
da 0 a 25.000 €
€ 1.230,00
45 % €
553,50
€ 676,50
4 e oltre
da 25.000 a 30.000
€ 1.230,00
30 % €
369,00
€ 861,00
4 e oltre
da 30.000 a 35.000
€ 1.230,00
20 % €
246,00
€ 984,00
L'agevolazione si applica in percentuale
(colonna 4) sul valore dei Buoni Vacanze
richiedibili fino all'importo massimo, indicato nella colonna 3 per fascia di
reddito. Richiedendo tale importo massimo si ottiene, in pratica una riduzione
che porta a versare in Banca l'importo indicato in colonna 6.
Si possono richiedere importi superiori a quello massimo, ma il
contributo rimane fissato nell'importo indicato in colonna 5.
Si possono anche richiedere importi
inferiori a quelli massimi, ma verrà naturalmente ricalcolato il
contributo/sconto secondo la percentuale in colonna 4.
Il contributo può essere erogato una
sola volta per nucleo familiare per l'anno 2010. Si precisa che al momento non può essere
effettuata più di una richiesta a nucleo familiare anche se la prima richiesta
non ha esaurito il plafond di cui alla colonna 3.
Il "reddito lordo del
nucleo familiare" va inteso come la somma dei redditi complessivi
lordi IRPEF dichiarati per
l'anno 2008 da tutti i componenti familiari (ad es. quelli indicati alla riga
RN1 Del modello UNICO 2009), o dei redditi risultanti dai CUD in caso di
mancata dichiarazione IRPEF. Si
sottolinea che il reddito da considerare è quello del 2008, dichiarato
nel 2009.
Per "nucleo familiare"
si intendono i soggetti componenti la famiglia anagrafica (certificato di stato
di famiglia)alla data dell'ultima dichiarazione dei redditi, salvo quanto
stabilito dall'art.1 del DPCM 4 aprile 2001, n. 242.
per conoscere quali strutture hanno
aderito all'iniziativa e per scaricare i moduli e ulteriori informazioni www.buonivacanza.it
Rossella Quintavalle
Consulente del lavoro in Roma
www.rossellaquintavalle.it
Nuovi contributi COLF 2010
I nuovi importi 2010 per pagare i
contributi dei collaboratori domestici
Gli importi da
pagare per ogni ora di lavoro, per rapporti di lavoro fino a 24 ore
settimanali, sono:
Contributi 2009
Retribuzione effettiva oraria
con quota assegni familiari
senza quota assegni familiari
Fino a
euro 7,17
€ 1,33
(0,32)*
€ 1,33
(0,31)**
Oltre €
7,17 e fino a € 8,75
€ 1,50
(0,36)*
€ 1,50
(0,36)**
Oltre €
8,75
€ 1,83
(0,44)*
€ 1,83
(0,44)**
Lavoro
superiore a 24 ore settimanali***
€ 0,97
(0,23)*
€ 0,96
(0,23)**
* La cifra tra parentesi è la quota a carico
del lavoratore.
** Il contributo senza la
quota degli assegni familiari è dovuto quando il lavoratore è coniuge del
datore di lavoro oppure è parente o affine entro il terzo grado e convive con
il datore di lavoro.
*** Gli importi contributivi
della quarta fascia sono indipendenti dalla retribuzione oraria corrisposta, si
riferiscono ai servizi domestici effettuati presso uno stesso datore di lavoro
con un minimo di 25 ore settimanali e vanno applicati sin dalla prima delle ore
lavorate nel corso della settimana.
Il primo versamento
dell'anno scade il 10/04/2010 ma In caso di cessazione del rapporto di lavoro i
contributi devono essere versati entro i dieci giorni successivi alla
cessazione.
Agevolazioni
fiscali
L'assunzione
di una colf o di una badante dà diritto alle seguenti deduzioni e/o detrazioni
fiscali:
Per la Colf: il datore di lavoro può dedurre dal proprio reddito, per un importo massimo di 1.549,37 euro l'anno, i contributi previdenziali obbligatori
versati per la colf nell'anno.
Per la Badante: il datore di lavoro può detrarre dall'imposta lorda il 19% delle spese, per un importo massimo di 2.100 euro l'anno,
sostenute per gli addetti all'assistenza di persone non autosufficienti.
La detrazione
spetta al soggetto non autosufficiente o ai familiari che sostengono la spesa
(si può usufruire di tale detrazione se il reddito complessivo non supera
40.000 euro).
Tale detrazione è aggiuntiva rispetto alla deduzione
ammessa per il versamento dei contributi.
Rossella Quintavalle
Consulente del Lavoro in Roma
www.rossellaquintavalle.it
Scadenzario Febbraio 2010
SCADENZARIO DI FEBBRAIO 2010
01/02/2010 (scadenza scadente di domenica
31/1/2010)
Invio
telematico DM10/UNIEMESN
INAIL
casalinghe
Prospetto
Disabili
data
dalla quale è possibile inviare la dichiarazione annuale IVA per poter
utilizzare le compensazioni superiori ai 10.000 euro entro il 16/03/2010
Prorogato
al 2011 l'invio del 770 mensile.
10/02/2010
Pagamento
e Invio in telematica del modello, dei contributi al Fondo Giornalisti
16/02/2010
Ultimo
giorno per effettuare:
-
Versamenti contributivi INPS dipendenti e
parasubordinati, ENPALS, INPGI ( TRAMITE MODELLO F24 ACCISE)
-
Pagamento saldo imposta sostitutiva sulle
rivalutazioni del TFR
-
Presentazione in telematica della denuncia DASM per i
giornalisti relativamente ai contributi di gennaio 2010
-
Versamento IV rata trimestrale relativa all'anno 2009
dei contributi fissi INPS dovuti sul
minimale per artigiani e commercianti ( ancora vecchi importi )
-
Scadenza pagamento autoliquidazioni NAIL
-
Richiesta riduzione salari per il 2010 INAIL
-
Liquidazione periodica IVA per i contribuenti mensili
-
Versamento ritenute sui redditi dei dipendenti
17/02/2010
·
il
ravvedimento sulle imposte scadute e non pagate il 18/01/2010 .
20/2/2010
VERSAMENTI RELATIVI A:
CASAGIT
ENASRCO
( nuovi minimali e massimali disponibili da marzo.
25/02/2010
PRESENTAZIONE
Denuncia0mensile
Unificata ENPALS
28/02/2010 (scadenza spostata al
01/03/2010)
o
Presentazione della comunicazione dei dati IVA
per l'anno 2009 tramite Entratel
o
Versamento Fasi I trimestre 2010 ( importi variati
rispetto al 2009)
o
Pagamento tasse automobilistiche ( bollo auto
)
o
Invio Telematico solo con UNIEMENS
o
Termine del conguaglio relativo al 2009
o
Consegna modelli CUD 2010 e certificazione
delle ritenute di lavoro autonomo effettuate.
L’INAIL delle Casalinghe: 1 euro al mese
L'INAIL delle Casalinghe: 1 euro al mese
Di Rossella Quintavalle
Scade il oggi il termine per il pagamento del
premio di assicurazione contro gli infortuni domestici di 12,91 Euro previsto
per ogni cittadino in età compresa tra i 18 e i 65 anni che svolge in via non
occasionale, gratuitamente e senza vincolo di subordinazione, lavoro
finalizzato alle cure della propria casa e famiglia, escluso chi già svolge
un'attività per la quale vi è obbligo di iscrizione ad altre forme di
previdenza.
Piu' Comodo il Pagamento
Già dallo scorso anno il pagamento potrà
essere effettuato anche on line sul portale internet dell'INAIL tramite carta
di credito VISA o MASTERCARD, carta prepagata Postpay o conto Bancoposta.
Si può in alternativa ritirare il bollettino
di c/c postale (intestato ad INAIL, P.le Pastore, 6- Roma) presso gli uffici
postali o presso le sedi INAIL o le associazioni di categoria (Donne Europee
Federcasalinghe, Moica e Scale UGL) e il suo pagamento corrisponde ad una
iscrizione. La data del primo versamento del premio assicurativo
coincide con quella in cui la persona inizia a dedicarsi alla cura della famiglia in
modo esclusivo come ad esempio, il 18° anno di età oppure nel momento in cui
viene a cessare in modo definitivo o
temporaneo la propria attività lavorativa (dimissioni, pensionamento o semplice
interruzione di attività lavorativa o entrata in mobilità o cassa integrazione).
L'importo non è frazionabile e deducibile
dalla dichiarazione dei redditi.
proroga per la riduzione del premio inail
L'Inail ha diramato la
notizia per annunciare la proroga dal 31 gennaio al 28 febbraio 2010 del
termine per la presentazione delle sole domande in via telematica di riduzione
del premio tramite mod. OT24 che interessa le aziende che hanno realizzato
interventi in materia di sicurezza sul lavoro. Di conseguenza i 120
giorni necessari per definire l'istruttoria verranno computati a far data
dal 1° marzo 2010.
Da non confondere con la riduzione dei salari per il 2010.
Rossella Quintavalle
Consulente del Lavoro
www.rossellaquintavalle.it
lunedi' la denuncia disabili
Scadenza denuncia disabili per il 2009
Di Rossella Quintavalle
Lunedì primo febbraio sarà l'ultimo giorno per inviare
esclusivamente in telematica il prospetto per il collocamento obbligatorio.
Ricordiamo che quest'anno la scadenza è solo quella del 1 febbraio
e solo se è cambiato l'organico aziendale tale da influire sugli obblighi di
assunzione.
Ø
Nessun
invio se nulla è cambiato.
Per maggiori informazioni: http://www.lavoro.gov.it/co/prospettoinformativo
Rossella Quintavalle
C.d.L. in Roma
www.rossellaquintavalle.it
Nuovi Contributi INPGI 2010
Contribuzione INPGI
L'INPGI ha pubblicato la
circolare numero 1 del 19/01/2010 per rendere noto i nuovi minimali 2010.
A decorrere
dal 1/01/2010, tenuto conto del trattamento minimo di pensione per l'anno
2010, risultano determinati in Euro 43,79 giornalieri, pari a Euro 1.138,60 mensili.
Per l'anno
2010, la fascia retributiva annua oltre la quale deve essere corrisposta
l'aliquota aggiuntiva dell'1% a carico del dipendente, è pari a Euro 40.602,00.
L'importo
indicato è pari a Euro 3.384,00 mensili.
GESTIONE SEPARATA
LAVORO AUTONOMO SVOLTO SOTTO FORMA DI CO.CO.CO.
MASSIMALE IMPONIBILE E ALIQUOTE
CONTRIBUTIVE PER IL 2010
GESTIONE SEPARATA EX DLGS 103/96 - ALIQUOTE CONTRIBUTIVE 2010.
L'aliquota contributiva da
applicare sui compensi dovuti ai giornalisti che svolgono attività lavorativa
nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, che non risultino
contestualmente assicurati presso altre forme obbligatorie, per l'anno 2010
sono così stabilite:
Decorrenza dal
IVS
Prestazioni temporanee
TOTALE
COMMITTENTE
GIORNALISTA
01/01/2010
23,40 %
0,72 %
24,12
%
16,08 %
8,04 %
L'aliquota contributiva
dovuta, invece, dai committenti in favore dei collaboratori coordinati e
continuativi che siano titolari contestualmente anche di altra posizione
assicurativa o pensionati:
Decorrenza dal
IVS
Prestazioni temporanee
TOTALE
COMMITTENTE
GIORNALISTA
01/01/2010
15,30 %
0,00 %
15,30 %
10,20 %
5,10 %
Per i
compensi per attività giornalistica svolta in forma autonoma diversi
dalle collaborazioni coordinate e continuative (con o senza progetto), resta
confermata la misura del contributo integrativo del 2 % a carico del
committente, da erogare direttamente al giornalista.
MASSIMALE IMPONIBILE E
MINIMO PER L'ACCREDITO DELLA CONTRIBUZIONE
Per i giornalisti che
svolgono attività lavorativa nella forma della collaborazione coordinata e
continuativa la contribuzione - determinata con le aliquote di cui sopra
- è dovuta nel limite del massimale contributivo annuo di cui all'art. 2,
comma 18, della legge n. 335/1995. Tale massimale, per l'anno 2010, è fissato
in 92.147,00 euro.
PROCEDURA DASM.
E' necessario procedere
all'aggiornamento del software relativo alla procedura DASM. Versione 3.9.9.
- disponibile entro la fine del
mese di gennaio 2010.
Rossella Quintavalle
Consulente del Lavoro in
Roma
www.rossellaquintavalle.it
Contributi FASI 2010 Nel quadro di rinnovo del contratto collettivo nazionale per i dirigenti Industria, è stata deliberata la nuova contribuzione valida per il 2010.
Questo fondo di assistenza è alimentato in modo volontario dai dirigenti in servizio o in pensione e loro familiari per ottenere l'erogazione di un'assistenza sanitaria integrativa a quella nazionale. Tale fondo è alimentato altresì dal concorso dei contributi versati dal datore di lavoro.
Quote annuali
TIPOLOGIA DI ISCRIZIONE 2010
Impresa per dirigente in servizio (art. F del Regolamento) 1.576,00
Impresa per solidarietà (art. G del Regolamento) 1.064,00
Dirigente in servizio (art. H del Regolamento) 800,00
Pensionato post 88 (art. H del Regolamento) 960,00
Pensionato ante 88 (art. H del Regolamento) 880,00
Il contributo trimestrale è infrazionabile salvo il caso in cui il dirigente sia assunto nel corso del trimestre. In questo caso saranno versati i ratei mensili delle quote trimestrali.
I versamenti vanno effettuati entro l'ultimo giorno del secondo mese di ciascun trimestre con riferimento alla situazione rilevata nel primo giorno del trimestre stesso con le seguenti scadenze:
28 febbraio per il primo trimestre, 31 maggio per il secondo, 31 agosto per il terzo, 30 novembre per il quarto.
DISCIPLINA FISCALE
La misura dei contributi (a carico del datore di lavoro e del dirigente) che non concorrono a formare la base imponibile del reddito ammonta a Euro 3615.20.
Le spese mediche rimborsate dal fasi, non potranno essere detratte dalla dichiarazione dei redditi del dirigente in servizio se non per la quota di spesa non rimborsata. La formula sarà:
Spese sanitarie sostenute nel 2009 - spese rimborsate dal Fasi - franchigia di 129.12 = spese da detrarre dal modello della dichiarazione
Per i dirigenti in pensione o in prosecuzione volontaria in servizio presso imprese che non versano contributi al fasi, la disciplina è diversa.
Questi contribuenti potranno portare in detrazione dalla loro dichiarazione dei redditi le spese mediche sostenute seppure rimborsate dal Fasi. Questo in quanto gli stessi non hanno potuto dedurre dal loro reddito i contributi versati così come per i dirigenti in servizio.
Rossella Quintavalle
Consulente del Lavoro in Roma
www.rossellaquintavalle.it
Progetto Poseidone……e la storia continua
Progetto Poseidone......e la
storia continua
E finalmente l'hanno
capita! ENPAM e INPS assieme sono riusciti a riportare alla luce quanto era già
stato deliberato a suo tempo.
Nessun contributo è dovuto
dai Medici ultrasessantacinquenni (all'epoca stabilita da apposite circolari
INPS) che hanno ricevuto le ingiuste richieste da parte dell'INPS per copertura
contributiva non versata all'ENPAM negli anni 2004/2005/2006/2007/2008. I
medici che non sono soggetti al pagamento all'INPS sono coloro che avevano già
compiuto 65 anni in data antecedente l'inizio del periodo quinquennale di
transizione della gestione separata INPS ( aprile/giugno 1996 - aprile/giugno
2001) o li hanno compiuti nel quinquennio. (vedi anche circolare n. 104 del
16/05/2001). Bisogna dire che non proprio tutto è ancora chiarito ma rimarremo
attenti e vi sapremo dire.
Resta comunque valido il
dietrofront dell'ENPAM sulla facoltà di non versare alla sua cassa i contributi
sul reddito prodotto e così, dai redditi prodotti per il 2009, il medico ha ora
l'Obbligo e non più la facoltà di versare alla cassa i contributi.(vedi nostra
news del 27/10/2009). E ancor più ingiusta appare la retroattività dei
pagamenti per i medici che non rientranti nella fascia di età di esclusione,
avevano optato per la facoltà di non versare e che oggi si vedono richiedere
pagamenti pregressi. Ma non è detta l'ultima parola. L'INPGI infatti,
diversamente dall'ENPAM continua la diatriba con l'INPS che richiede ai giornalisti
pensionati i contributi per i periodi in cui anche essi, come i medici, avevano
la facoltà di non versare.