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Focus Lavoro & Fisco

I voucher in tabaccheria Da metà aprile più diffusi i voucher in tabaccheria   I voucher per lavoro occasionale di tipo accessorio, da metà aprile saranno anche nelle tabaccherie della Lombardia, Veneto, Toscana, Lazio, Puglia e Sicilia. Questo l’esito dell’accordo stipulato dal Presidente Antonio Mastrapasqua dell’INPS e il presidente della FIT Giovanni Risso. (Federazione italiana tabaccai). Sarà molto più agevole utilizzarli per regolarizzare quei rapporti che vivono nel limbo tra lavoro subordinato e lavoro autonomo. Per approfondimento in merito si riporta l’approfondimento già pubblicato in data 08/03/2010 su questo sito.   Il lavoro occasionale e i voucher Approfondimento di Rossella Quintavalle     Chi come me sono anni che ci sta in mezzo, ne ha sentite di tutti i colori sulle tipologie di lavoro possibili, ma ogni volta, prima viene lanciata la “genialata” e poi si mette tutti sul chi va là per paura di un uso incontrollato del nuovo istituto. Si precisa quindi che: per prestazioni di lavoro occasionale accessorio devono intendersi attività lavorative di natura meramente occasionale e accessoria, non riconducibili alle tipiche tipologie di lavoro subordinato. Non pensiamo quindi che si possa sostituire un lavoratore subordinato utilizzando un voucher. L’avvertimento è d’obbligo perché spesso si sente sussurrare la proposta di utilizzare questa nuova tipologia di lavoro, ad esempio, provare un lavoratore prima di assumerlo o per evitare un contratto a tempo determinato. Non è così. Il legislatore ha solo voluto assicurare un minimo di tutela previdenziale e assicurativa a lavoratori a rischio di esclusione sociale, impegnati in piccoli lavori occasionali, altrimenti utilizzati in nero. Oramai di uso comune, forse troppo comune, sono i voucher per piccoli lavori occasionali nell’ambito del lavoro accessorio ai sensi dell’articolo 70, lettera a) del D.lg. 276/2003 e successive modificazioni. Tra le ultime, la Legge n. 33 del 9 aprile 2009 in vigore dal 12 aprile 2009, ha apportato significative modifiche all’art. 70 del D. Lgs. n. 276/2003 in merito al campo di applicazione del lavoro occasionale di tipo accessorio e ultimissime in materia normativa, sono le novità introdotte dalla legge Finanziaria n. 191/2009. Dopo aver conosciuta l’applicabilità dei voucher a piccoli lavori domestici, con la  circolare n. 88 del 9 luglio 2009 l’INPS ha precisato che le novità introdotte dal comma 12 dell’art. 7-ter della legge n. 33/2009, interessano specificatamente: gli studenti, le casalinghe, i pensionati ed i percettori di prestazioni integrative del salario o sostegno del reddito. A seguito delle novità introdotte dall’ultima legge Finanziaria e dell’ampliamento del campo di utenti e attività, l’INPS torna sull’argomento con la circolare n. 17 del 3/02/2010. Questo il quadro in questo momento:   Per quel che riguarda gli studenti: - Gli studenti con meno di 25 anni di età, regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso l’Università o istituto scolastico di ogni ordine e grado, possono accedere al lavoro occasionale accessorio anche il sabato e la domenica, oltre che nei periodi di vacanza e compatibilmente con gli impegni scolastici (art. 70, comma 1, lettera e). Gli stessi possono essere impiegati, nei periodi sopra indicati, per svolgere attività di lavoro occasionale accessorio rese nell’ambito di qualsiasi settore produttivo, compresi gli Enti locali. Per l’individuazione dei “periodi di vacanza”, si considerano tali: a) “vacanze natalizie” il periodo che va dal 1° dicembre al 10 gennaio; b) “vacanze pasquali” il periodo che va dalla domenica delle Palme al martedì successivo il lunedì dell’Angelo; c) “vacanze estive” i giorni compresi dal 1° giugno al 30 settembre. - (NOVITA’) Gli studenti con meno di 25 anni di età, regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso l’Università, possono accedere al lavoro occasionale accessorio, reso nell’ambito di qualsiasi settore produttivo compresi gli Enti Locali, in qualsiasi periodo dell’anno.     Lavoratori part- time (NOVITA’)   La finanziaria 2010 ha introdotto una nuova figura di lavoratore che può essere utilizzata attraverso i voucher in via sperimentale per l’anno 2010: il lavoratore occupato part time. Lo stesso può svolgere lavoro occasionale di tipo accessorio, in qualsiasi settore produttivo, durante il tempo libero dall’altro lavoro part-time subordinato. Non potrà utilizzare quel lavoratore attraverso l’utilizzo dei voucher, lo stesso datore di lavoro che lo ha alle proprie dipendenze per evitare possibili forme elusive della disciplina.   Percettori di prestazioni a sostegno del reddito   Proroga per tutto il 2010 per l’utilizzo dei voucher per i lavoratori percettori di prestazioni integrative a sostegno del reddito, in tutti i settori produttivi ed anche a favore degli Enti locali. Lavoratori destinatari: -         percettori di prestazioni integrative salariali; -         percettori di prestazioni connesse con lo stato di disoccupazione quali: disoccupazione ordinaria, mobilità, trattamenti speciali di disoccupazione edili. Il limite massimo dei compensi per tale categoria (fra tutti i committenti) ammonta a euro 3.000,00 netti per anno solare, corrispondenti ad un lordo di euro 4.000,00.   Le casalinghe: Questa categoria di lavoratori può svolgere prestazioni di natura occasionale rese nell’ambito di attività agricole di carattere stagionale (art. 70, comma 1, lettera f), come già previsto per pensionati e studenti.  Per “casalinga” deve intendersi un soggetto che svolge, senza vincolo di subordinazione, lavori non retribuiti in relazione a responsabilità familiari e che non presti attività lavorativa autonoma o alle dipendenze di terzi.   Per i pensionati: Qualsiasi pensionato può svolgere attività di natura occasionale in qualsiasi settore produttivo (art. 70, comma 1, lettera h-bis, aggiunta), oltre alle altre attività previste dall’art. 70, comma 1 anche presso gli Enti Locali (NOVITA’).   LIMITI   I voucher o buoni lavoro, già utilizzabili dal 01/08/2008 da quei committenti che ne fanno uso per personale domestico (baby setter, ripetizioni, giardinieri, autisti, colf) in modo discontinuo, sono applicabili ad attività che non danno luogo con lo stesso committente, a compensi superiori a Euro 5000 annui e per piccoli lavori in tutti i settori. Il limite del compenso erogabile dal singolo committente deve intendersi per il prestatore come netto. Di conseguenza il limite di importo lordo per il committente è di 6.660 euro (corrispondenti a 4.995 euro netti). Il lavoratore mantiene l’iscrizione nelle liste di disoccupazione. Con questo nuovo sistema, attuato inizialmente nella vendemmia, si è cercato di eliminare anche le più piccole prestazioni “in nero” consegnando al lavoratore un buono riscuotibile in qualsiasi ufficio postale, ma bisognerà cercare di non incorrere in sanzione utilizzando tale sistema per mascherare lavoro riconducibile alla tipologia di lavoro subordinato o autonomo;tale sistema non potrà assolutamente essere utilizzato nelle opere di appalto.   (NOVITA’) > Anche le imprese familiari rientrano tra i soggetti che possono ricorrere all’utilizzo del lavoro occasionale di tipo accessorio in tutti i settori di attività ma potrà essere utilizzato fino ad un massimo di euro 10.000,00 netto (euro 13.333,00 lordo) per ciascun anno fiscale. > Tra le prestazioni di lavoro accessorio si collocano anche tutte quelle prestazioni di natura occasionale rese nell’ambito delle attività di lavoro svolto nei maneggi e nelle scuderie.   Adempimenti dei committenti I committenti che intendono avvalersi del lavoro occasionale di tipo accessorio, mediante procedura telematica, possono operare, alternativamente, tramite: Contact center INPS/INAIL (numero gratuito 803.164), se sono già presenti sugli archivi ARCA dell'INPS. Internet, collegandosi al sito http://www.inps.it/  nella sezione Servizi online - per il cittadino - Lavoro occasionale accessorio, se sono già presenti sugli archivi INPS e già provvisti di PIN. Sedi INPS, previa esibizione di un documento di riconoscimento (canale obbligatorio se non sono ancora presenti sugli archivi INPS). Associazioni di categoria dei datori di lavoro, firmatarie del CCNL di settore. I buoni, acquistabili fino ad oggi presso l’INPS dietro presentazione del pagamento tramite c/c 89778229, potranno essere acquistati anche in alcune tabaccherie associate alla FIT. Con l’acquisto del buono si compiono due pagamenti contemporaneamente: il compenso al lavoratore occasionale e il pagamento dei contributi INPS gestione separata e INAIL. Tali compensi sono inoltre esenti da ogni imposizione fiscale. Quando si utilizzano lavoratori retribuiti tramite buono, non è necessario comunicare anticipatamente l’assunzione del lavoratore nè sottoscrivere un contratto di lavoro, ma resta l’obbligo della comunicazione anticipata all’INAIL tramite la modalità fax al numero 800657657 indicando luogo e periodo della prestazione oltre ai dati anagrafici del committente e del lavoratore. Da settembre 2009 è attiva sul portale www.inail.it (sezione punto Cliente) una procedura online che consente ai committenti di effettuare la comunicazione preventiva all'INAIL e le eventuali successive variazioni dei dati relativi alle prestazioni di lavoro occasionale accessorio riguardanti il luogo ed il periodo della prestazione ed i dati anagrafici propri e del prestatore, anche in caso di variazioni del periodo di lavoro (cessazione o modifica del periodo). Non vi è obbligo di trascrizione sul libro UNICO del lavoro. E’ inoltre importante precisare che tali prestazioni occasionali non danno luogo a trattamenti di malattia o maternità, disoccupazione e assegni familiari e non consentono il rilascio  o il rinnovo di permessi  di soggiorno per motivi di lavoro. Il valore di ogni singolo buono e’ pari a 10 Euro di cui euro 7.50 andranno al lavoratore e euro 2.50 agli istituti previdenziali. Sono disponibili anche buoni multipli da 50 Euro con valore economico di Euro 37.50. Rossella Quintavalle C.d.L. in Roma www.rossellaquintavalle.it  

31 Marzo 2010 quarto versamento dei CONTRIBUTI VOLONTARI per il 2009 31 Marzo 2010 quarto versamento dei CONTRIBUTI VOLONTARI per il 2009 di Rossella Quintavalle   Entro il 31 Marzo 2010 gli autorizzati ai contributi volontari, sono chiamati a versare la   quota del quarto trimestre dell’anno 2009.   Per ottenere l’autorizzazione è necessario presentare la domanda alla propria sede INPS sul modello 010/M . L’autorizzazione viene concessa solamente se il richiedente non svolge alcuna attività di lavoro dipendente, autonoma o da libero professionista e se non è titolare di pensione diretta. . La domanda può essere trasmessa anche via internet, collegandosi al sito WWW.INPS.IT compilando la domanda nell’area “ modulistica”. La contribuzione volontaria è naturalmente possibile anche per i lavoratori autonomi siano essi commercianti o artigiani e anche per i lavoratori parasubordinati che non possono però versare contemporaneamente al rapporto di collaborazione.   Quanto si Paga Si versano i contributi a percentuale, calcolati sulla retribuzione percepita nelle 52 settimane precedenti la data di presentazione della domanda. L’importo minimo di retribuzione non può però essere inferiore alla retribuzione settimanale minima imponibile stabilita dalla legge ogni anno. ( per il 2009 183.10 euro). Per gli artigiani e commercianti  l’importo sarà determinato dall’INPS e calcolato sulla media settimanale dei redditi  degli ultimi tre anni. Le scadenze sono entro il 30 giugno per il trimestre da gennaio a marzo; entro il 30 settembre per il trimestre da aprile a giugno; entro il 31 dicembre per il trimestre da luglio a settembre; entro il 31 marzo per il trimestre da ottobre a dicembre. Gli importi aumentano ogni anno in quanto rivalutati in base alla variazione dell’indice del costo della vita determinato dall’ISTAT nell’anno precedente ma non si può versare di più perché si è vincolati a quella retribuzione e a quella aliquota. Il costo e’ alto ma se ne potrà recuperare una parte deducendo i versamenti dal reddito complessivo della propria dichiarazione dei redditi. Rossella Quintavalle C.d.L. in Roma www.rossellaquintavalle.it    

Dal 1 Aprile obbligatorio utilizzare COMUNICA   Dal 1 Aprile obbligatorio utilizzare COMUNICA di Rossella Quintavalle     Con l'articolo 9 del D.L. n. 7 - convertito in Legge n. 40 del 2/04/2007 -, nasce questo nuovo progetto dal nome "COMUNICA", Comunicazione Unica per la nascita dell'impresa. Una sola comunicazione per assolvere, con un unico invio telematico, tutti gli adempimenti di tipo amministrativo, fiscale, previdenziale, assicurativo e ai fini del Registro delle Imprese. Tale nuova modalità, avviata nel 2008, applicata da ottobre 2009, sarà a regime dal 01/04/2010 per tutte le nuove imprese.   Sono quindi coinvolti i dati relativi che devono essere a conoscenza di:   a) gli uffici del registro imprese delle camere di commercio industria, artigianato e agricoltura; b) l'Agenzia delle entrate; c) l'Istituto nazionale previdenza sociale (INPS); d) l'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL); e) le commissioni provinciali per l'artigianato, ovvero gli uffici preposti alla tenuta dell'albo delle imprese artigiane; f) il Ministero del Lavoro, della salute e delle politiche sociali.   Le comunicazioni da effettuare tramite COMUNICA:   a) dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini IVA, ai sensi dell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972; b) domanda d'iscrizione di nuove imprese, modifica, cessazione nel registro imprese e nel R.E.A., con esclusione dell'adempimento del deposito del bilancio; c) domanda d'iscrizione, variazione, cessazione dell'impresa ai fini INAIL; d) domanda d'iscrizione, variazione, cessazione al registro imprese con effetto per l'INPS relativamente alle imprese artigiane ed esercenti attività commerciali, ai sensi dell'art. 44, comma 8, del decreto-legge n. 269/2003; e) domanda di iscrizione e cessazione di impresa con dipendenti ai fini INPS; f) variazione dei dati d'impresa con dipendenti ai fini INPS in relazione a: 1) attività esercitata; 2) cessazione attività; 3) modifica denominazione impresa individuale; 4) modifica ragione sociale; 5) riattivazione attività; 6) sospensione attività; 7) modifica della sede legale; 8) modifica della sede operativa; g) domanda di iscrizione, variazione e cessazione di impresa agricola ai fini INPS; h) domanda di iscrizione, variazione e cessazione di impresa artigiana nell'albo delle imprese artigiane.   Informazioni dell'INPS Con propria circolare n. 41 del 26/03/2010 l'Istituto di Previdenza detta le modalità di comunicazione per quanto attiene le informazioni che lo riguardano.   Non sempre, anzi quasi mai, aprendo un'attività, si assume in contemporanea il personale dipendente e quindi non necessita attivare immediatamente e obbligatoriamente posizioni inattive, mentre si dovrà dare indicazioni circa l'eventuale posizione del socio artigiano o commerciante da iscrivere obbligatoriamente alla gestione previdenziale.   Testualmente dalla circolare 41/2010 dell'INPS:   "Pertanto nei casi di avvio dell'attività dell'impresa con contemporanea assunzione di personale dipendente (da cui discende l'obbligatorietà dell'imposizione contributiva e assicurativa) per effetto della quale si rende necessaria l'assegnazione di una posizione aziendale (matricola aziendale per nuova iscrizione; codice azienda e/o CIDA, per le aziende agricole), gli utenti dovranno utilizzare esclusivamente il predetto canale telematico, valorizzando l'apposita sezione predisposta nella pratica di ComUnica (pratica DM o pratica DA). Gli stessi utenti non dovranno più utilizzare la procedura telematica di iscrizione presente nei servizi online dell'Istituto né, tanto meno, il previsto formulario DM68 (codice modello SC06) ovvero, per le aziende agricole, il modello di denuncia aziendale. Nelle ipotesi di assunzione di lavoratori dipendenti in un momento diverso dall'avvio dell'attività dell'impresa, da cui discende la necessità dell'assegnazione di una posizione aziendale (iscrizione di un'azienda già operante ma senza matricola o codice azienda per agricoli ), gli utenti potranno utilizzare facoltativamente uno dei canali telematici messi al loro disposizione dalla piattaforme web di ComUnica o dei servizi online dell'INPS. La medesima facoltà potrà essere esercitata anche nelle ipotesi di sospensione, riattivazione o cessazione dell'attività lavorativa con dipendenti, in quanto non trattandosi di vere e proprie modifiche al "continuum" dell'attività dell'impresa, non ha alcuna rilevanza ai fini degli adempimenti cui le stesse imprese sono tenute ad assolvere presso il Registro Imprese, ma solo ai fini INPS. Anche nelle predette situazioni gli utenti potranno utilizzare uno dei citati canali telematici. In merito alla gestione delle informazioni riguardanti la sede operativa dell'impresa, per quanto osservato al periodo precedente, resta facoltà degli utenti utilizzare una delle modalità più volte richiamate. Con riferimento infine alla modifica delle informazioni riguardanti la sede legale, la ragione sociale e/o la denominazione dell'impresa e l'attività economica dell'impresa, poiché le stesse hanno rilevanza ai fini degli adempimenti cui le imprese sono tenute ad assolvere al Registro Imprese, gli utenti dovranno utilizzare esclusivamente il canale telematico di ComUnica, valorizzando l'apposita sezione della pratica DM o della pratica DA, per le aziende agricole."     Rossella Quintavalle Consulente del lavoro in Roma www.rossellaquinavalle.it  

Imposta di registro- ISTAT Febbraio 2010  Imposta di registro- ISTAT   Di Rossella Quintavalle Consulente del Lavoro in Roma     In scadenza il  30/03/2010 il pagamento relativo all'imposta di registro sui canoni di locazione per le cessioni, le risoluzioni anche tacite, annualità di contratti pluriennali relativi ad immobili urbani successive alla prima, con inizio a partire 01/03/2010 (30 giorni dalla sottoscrizione del contratto o dalla data della decorrenza di rinnovo), anche se di minimo importo.   L'indice ISTAT da applicare per la variazione annuale  Febbraio 2009 -  Febbraio 2010 e' pari a  0,975 % già ridotto al 75%. L'Indice ISTAT da applicare per la variazione biennale  Febbraio 2008 - Febbraio 2010 è pari a  2,100% già ridotto al 75%.     Il pagamento va effettuato tramite modello F23 in banca o alla posta utilizzando i codici: 107T per l'imposta di registro per contratti di locazione di fabbricati per l'intero periodo; 108T Imposta di registro per affitto fondi rustici; 109T Imposta di registro per atti, contratti verbali e denunce; 110T Imposta di registro per cessioni ( contratti di locazioni e affitti); 112T per le annualità successive alla prima dei contratti di locazione dei fabbricati; 114T per l'imposta di registro per proroghe; 115T per l'imposta di registro per contratti di locazione per la prima annualità; Causale RP (registrazione atti pubblici o privati ) Andrà indicato il codice dell'ufficio presso il quale e' viene registrato il contratto Per i contratti di nuova stipulazione, la registrazione presso l'ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate, andrà effettuata dopo l'effettuazione del pagamento dell'imposta, entro 30 giorni dalla stipula, accompagnata da un apposito stampato con l'apposizione di una marca da bollo di 14.62 euro per ogni 4 facciate scritte e comunque ogni 100 righe. L'imposta è pari al 2% del canone annuo di affitto (0,50% per i fondi rustici  e 1% per gli immobili strumentali anche se soggetti all'imposta sul valore aggiunto),rivalutato in base agli aggiornamenti ISTAT intervenuti, con un minimo però di Euro 67. In caso di risoluzione anticipata del contratto di affitto, e' dovuta, ai sensi dell'articolo 28 del DPR 131/1986, l'imposta di Euro 67 entro 30 giorni dalla data della risoluzione anticipata con modello F23 e codice tributo 113T (articolo 17 DPR 131/1986). Andrà poi depositato il versamento, unitamente alla comunicazione di cessata locazione all'ufficio delle entrate entro 20 giorni dal pagamento.   Ravvedimento OPEROSO Se si è dimenticati di versare l'imposta di registro, si può rimediare attraverso l'istituto del ravvedimento operoso, oggi ancor più conveniente. Se l'imposta viene pagata entro 30 giorni dall'omissione, si dovrà pagare la sanzione del 2,50% dell'imposta dovuta , oltre agli interessi di mora calcolati al tasso del 3% annuo. Se il ritardo supera i  30 giorni, la sanzione salirà al  3%. Codici tributo da indicare su modello F23: Tributo 112T: Imposta più interessi; Tributo 671T: sanzione; causale SZ con indicazione dell'anno cui si riferisce la sanzione..   Alcune informazioni: Nel  caso il contratto sia stato registrato telematicamente, il versamento deve essere eseguito esclusivamente tramite F24 on line. L'ammontare dell'imponibile sul quale calcolare l'imposta del 2%, andrà ridotto di un 30% nel caso di contratti di locazione a canone concordato di cui all'articolo 2 della legge 431/98. Mancata registrazione del contratto Si ricorda che la mancata registrazione del contratto di affitto rende nulle le obbligazioni di ambo le parti       Contratto ad uso turistico Il contratto di locazione ad uso turistico non rientra nell'ambito della normativa prevista dalla legge 431/98 ma viene regolato dall'articolo 1571 e seguenti del c.c. . Il contratto di locazione è comunque soggetto all'obbligo di registrazione solo se superiore ai 30 giorni.   Ulteriori informazioni si potranno ottenere: visitando il sito www.agenziaentrate.gov.it, telefonando al numero 848800444.       Rossella Quintavalle C.d.L. in Roma www.rossellaquintavalle,it  

730-4 obbligo o facoltà? 730-4 obbligo o facoltà? di Rossella Quintavalle   Partito in via sperimentale nel 200, e limitato solo ad alcune regioni, da quest' anno la comunicazione all'Agenzia delle Entrate dei dati del sostituto d'imposta contenente gli indirizzi e-mail anche dell'intermediario per la ricezione dei modelli 730/4 in modalità telematica, coinvolge tutte le regioni d'Italia ad eccezione di alcuni grandi sostituti quali l'INPS, l'IPOST, l'INPDAP, il Ministero Economia e Finanze, le Ferrovie dello Stato e Poste spa. Si è discusso molto sull'obbligatorietà o la facoltà di tale nuova comunicazione,  per concludere che, seppure derivi da un obbligo di legge, nessuna sanzione sarà applicata. L'unica diversità consisterà nel fatto che chi adempierà entro il 31/03/2010, potrà, già da quest'anno, ricevere le comunicazioni dei risultati dei modelli 730 dei propri dipendenti, direttamente in via telematica, senza fogli che viaggiano qua e là tra fax, scansioni e-mail, o recapiti postali. Un vantaggio quindi che non è da sottovalutare soprattutto quando si è in possesso di un software gestionale paghe che in automatico preleva il file e lo carica direttamente nelle nostre banche dati per l'elaborazione dei cedolini di luglio 2010. Ultima a dare qualche altra indicazione sull'argomento, l'Agenzia delle Entrate stessa con la circolare n. 16 del 27/03/2010 che si riporta testualmente:   "2.4 Comunicazione utenza telematica per la ricezione dei mod. 730-4 L'art. 16 del D.M. n. 164 del 1999 stabilisce che i CAF trasmettono telematicamente il risultato finale delle dichiarazioni 730 (mod. 730-4) all'Agenzia delle entrate, che lo rende disponibile in via telematica, ai sostituti d'imposta. Il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 3 febbraio 2010 ha approvato il modello "Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod. 730-4 resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate" (v. punto 3.5), che deve essere compilato dai sostituti d'imposta indicando la sede telematica (fisconline o entratel) o l'intermediario presso cui saranno resi disponibili i dati contabili del mod. 730-4 e trasmesso entro il 31 marzo. Negli anni 2008 e 2009 è stata avviata una prima fase di sperimentazione che ha interessato un limitato numero di sostituti d'imposta, individuato in base al domicilio fiscale in determinate province. Da quest'anno il flusso informativo dei dati viene esteso a tutte le province del territorio italiano, pertanto, tutti i sostituti d'imposta, indipendentemente dalla provincia in cui hanno il loro domicilio fiscale, che intendono ricevere i dati per effettuare i conguagli direttamente dall'Agenzia delle entrate, trasmettono in via telematica, direttamente o tramite un intermediario, tale modello di comunicazione. Sono esclusi da questa possibilità alcuni grandi sostituti indicati al punto 3.6.

Domanda di disoccupazione con requisiti ridotti Domanda di disoccupazione con requisiti ridotti   il 31/03/2010 scade il termine per presentare la domanda per la disoccupazione con requisiti ridotti.   Tale trattamento speciale spetta ai lavoratori che non hanno 52 contributi settimanali negli ultimi due anni, ma che vantano: -         nell'anno solare precedente la domanda hanno lavorato almeno 78 giornate, comprese le festività e le giornate di assenza indennizzate (malattia, maternità ecc.); - risultino assicurati da almeno due anni e quindi avere almeno un contributo settimanale versato prima del biennio solare precedente l'anno di presentazione della domanda.   L'erogazione effettuata dall'Istituto di Previdenza spetterà, per un numero di giornate pari a quelle effettivamente lavorate nell'anno precedente e per un massimo di 180 giornate per un importo QUANTO SPETTA pari al 35% della retribuzione media giornaliera per i primi 120 giorni e al 40% per i giorni successivi, nei limiti di un importo massimo mensile lordo di 858,58 €, elevato a 1.031,93 € per i lavoratori che hanno una retribuzione lorda mensile superiore a 1.857,48 €.  La domanda di indennità di disoccupazione con requisiti ridotti deve essere presentata all'Inps entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui è cessato il rapporto di lavoro. Indennità di disoccupazione con requisiti normali: Si ricorda che da  quest'anno l'INPS, con circolare n. 29 del 3/03/2010 ha comunicato l'avvio di una nuova procedura di invio telematico per i possessori di PIN pr la sola domanda di disoccupazione con requisiti normali.     Rossella Quintavalle C.d.L. in Roma www.rossellaquintavalle.it

Prestazioni malattia e maternità Con circolare n. 37 del 11/03/2010 L'INPS ha comunicato i valori utili per il pagamento delle prestazioni di malattia e maternità di alcune categorie di lavoratori, vediamone alcune:   LAVORATORI DOMESTICI   Ai fini del calcolo dell'indennità per congedo di maternità/paternità, il cui inizio si colloca nel 2010, devono essere utilizzate le seguenti retribuzioni convenzionali orarie (v. circ. n. 11 del 28.01.2010):   Ø  euro 6,40 per le retribuzioni orarie effettive fino ad euro 7,22; Ø  euro 7,22 per le retribuzioni orarie effettive superiori ad euro 7,22 e fino ad euro 8,81; Ø  euro 8,81 per le retribuzioni orarie effettive superiori ad euro 8,81; Ø  euro 4,65 per i rapporti di lavoro con orario superiore a 24 ore settimanali.   LAVORATRICI AUTONOME COMMERCIANTI E ARTIGIANE:   L'indennità per i due mesi precedenti la data del parto e per i tre mesi successivi alla stessa data, l'indennità per congedo parentale nonché quella per interruzione della gravidanza devono essere calcolate utilizzando i seguenti importi:     > commercianti: euro 34,17, corrispondenti al limite minimo di retribuzione giornaliera fissata per l'anno 2010 per la qualifica di impiegato del commercio (tab. A allegata alla circolare n. 16/2010), con riferimento agli eventi per i quali il periodo indennizzabile abbia inizio nel 2010.        > artigiane: euro 38,99, corrispondenti al limite minimo di retribuzione giornaliera fissata per l'anno 2010 per la qualifica di impiegato dell'artigianato (tab. A allegata alla circolare n. 16/2010), con riferimento agli eventi per i quali il periodo indennizzabile abbia inizio nel 2010.   LAVORATORI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA   Il contributo mensile utile ai fini dell'accertamento del requisito richiesto si ottiene, quindi, per l'anno 2010, applicando l'aliquota del 26,72% sul minimale di reddito di cui all'art. 1, comma 3, della Legge n. 233/90 che è pari, per il suddetto anno, a euro 14.334,00. Conseguentemente, il contributo mensile utile è pari ad euro 319,17. Per gli eventi insorti nel 2010, il limite di reddito previsto ai fini dell'erogazione dell'indennità per degenza ospedaliera e dell'indennità di malattia  corrisponde ad euro  64.054,90 (= 70% del massimale 2009,  pari ad euro 91.507,00).   INDENNITA DI MALATTIA l'indennità di malattia andrà calcolata - applicando la percentuale del 4%, del 6% o dell'8% a seconda delle mensilità di contribuzione accreditate nei 12 mesi precedenti l'evento - assumendo a riferimento l'importo che si ottiene dividendo per 365 il massimale contributivo di cui all'art. 2, comma 18, della Legge  n. 335/1995, valido per l'anno di inizio della malattia stessa. Conseguentemente, per le malattie iniziate nell'anno 2010, anno nel quale il massimale contributivo suddetto è risultato pari a euro 92.147,00, l'indennità sarà calcolata su euro 252,46 (euro 92.147,00 diviso 365) e corrisponderà, per ogni giornata indennizzabile, a:   ·     euro 10,10 (4%), se nei 12 mesi precedenti l'evento risultano accreditate da 3  a 4 mensilità di contribuzione;   ·     euro 15,15 (6%), se nei 12 mesi precedenti l'evento risultano accreditate da 5  a 8 mensilità di contribuzione;   ·     euro 20,20 (8%), se nei 12 mesi precedenti l'evento risultano accreditate da 9  a 12 mensilità di contribuzione.       Degenza ospedaliera   Come è noto, secondo i criteri vigenti (v. circ. n. 147 del 23.7.2001), l'indennità in questione va calcolata -con percentuali diverse (8% - 12% - 16%) a seconda della contribuzione attribuita nei dodici mesi precedenti il ricovero- sull'importo che si ottiene dividendo per 365 il massimale contributivo (intero) di cui all'art. 2, comma 18, della citata legge 8.8.1995, n. 335, valido per l'anno nel quale ha avuto inizio l'evento. Conseguentemente, per le degenze iniziate nell'anno 2010, l'indennità, calcolata su euro 252,46,  corrisponderà, per ogni giornata indennizzabile, a:     euro 20,20, in caso di accrediti contributivi da 3 a 4 mesi;   euro 30,29, in caso di accrediti contributivi da 5 a 8 mesi;   euro 40,39 in caso di accrediti contributivi da 9 a 12 mesi.   Dal sito dell'INPS. Rossella Quintavalle C.d.L. in Roma www.rossellaquintavalle.it    

Sul sito dell'INPS i moduli per richiedere l'una tantum dei collaboratori Con la circolare n. 36 del 9/03/2010 l'INPS pubblica la modulistica necessaria per la domanda di indennità una tantum a tutela del reddito. Si riepiloga la normativa: La legge Finanziaria per il 2010 (comma 130 legge 191/2009) ha ampliato la platea dei possibili beneficiari dell'indennità una tantum prevista per i collaboratori che perdono il posto di lavoro, prevista dal D.L. n. 185/2008, convertito in legge 2/2009. La misura dell'intervento Per l'anno 2010 la misura dell'integrazione corrisponderà al 30 per cento del reddito percepito l'anno precedente e comunque non superiore a 4.000,00 Euro. I requisiti per accedere al trattamento -    il collaboratore deve essere iscritto in via esclusiva alla gestione separata dell'INPS: sono quindi esclusi i titolari di redditi da lavoro autonomo, i titolari di pensione e chiunque sia iscritto ad altra forma di previdenza obbligatoria oltre alla gestione separata; -    con riferimento all'ultimo rapporto di lavoro che dà origine alla richiesta, il collaboratore deve aver svolto la propria attività in regime di mono committenza; -    il collaboratore nell'anno precedente l'evento di "fine lavoro" deve aver percepito un reddito che, per il 2009, deve essere compreso tra  5.000 euro e  20.000 e  deve risultare accreditato presso la gestione separata INPS un numero di mensilità di contribuzione almeno pari a 3; -    nell'anno di riferimento, ovvero l'anno in cui si è verificata la "fine lavoro", deve essere stata accreditata presso la gestione separata almeno una mensilità di contribuzione nel rispetto dei minimali contributivi vigenti (in riferimento all'anno 2010 il collaboratore dovrebbe quindi aver percepito un reddito pari almeno a 1.194.50 euro, essendo il minimale fissato per l'anno 2010 a 14.334,00 euro (minimale previsto per la gestione artigiani e commercianti); -    il richiedente deve risultare senza  contratto di lavoro da almeno due mesi.       Restano fermi i requisiti di accesso e la misura del trattamento vigenti alla data del 31/12/2009 per coloro che hanno maturato il diritto entro tale data.     Ulteriore Condizione L'una tantum per fine lavoro dei collaboratori a progetto è subordinata alla presentazione, da parte dei richiedenti, di una dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o a un percorso di riqualificazione professionale. In caso di rifiuto dell'eventuale offerta di un percorso di riqualificazione professionale ovvero di lavoro congruo proposto ai sensi della legge 291/2004, il collaboratore perde il diritto a qualsiasi erogazione di carattere retributivo e previdenziale. Rossella Quintavalle Consulente del lavoro in Roma www.rossellaquintavalle.it

Indice ISTAT Febbraio 2010 aggiornamento degli affitti Indice ISTAT Febbraio 2010 aggiornamento degli affitti  Di Rossella Quintavalle Consulente del lavoro inRoma      L'indice ISTAT da applicare per la variazione annuale  Febbraio 2009 -  Febbraio 2010 e' pari a  0,975 % già ridotto al 75%. L'Indice ISTAT da applicare per la variazione biennale  Febbraio 2008 - Febbraio 2010 è pari a  2,100% già ridotto al 75%.     Per calcolare l'indice di rivalutazione da applicare per l'adeguamento annuale degli affitti bisogna fare riferimento alla variazione verificatasi nell'anno precedente al mese di decorrenza del contratto, data dall'indice del costo della vita per le famiglie di impiegati ed operai . Vediamo come si calcola l'aggiornamento ISTAT  in alcuni contratti: - patti in deroga: si applica il 75 % della variazione annuale; - affitti a canone convenzionato (legge 431/98): si applica limitatamente al 75% solo se previsto sul contratto dove potrebbe essere previsto anche l'adeguamento del 100% (vedi meglio in seguito). - Affitti ad equo canone: si aggiornano a cadenze fisse in gennaio o  secondo il 75% di appositi indici. - Affitti ad equo canone: ( legge 392/1978) si aggiornano a cadenze fisse in gennaio o  secondo il 75% di appositi indici. - Usi diversi: il dato della variazione biennale, serve per l'aggiornamento di alcuni "usi diversi" che non hanno però riferimento all'ISTAT annuale.   I contratti ad uso abitativo stipulati dopo il 30 dicembre 1998 (entrata in vigore della legge 431/98), possono essere rivalutati ogni anno anche del 100% dell'indice ISTAT (indice FOI- Famiglie operai-impiegati) se previsto contrattualmente. Per i contratti ad uso diverso dall'abitativo, indipendentemente dalla data di stipula, e per quelli ad uso abitativo stipulati prima del 30/12/1998, non si potrà richiedere più del 75% dell'indice di rivalutazione.   Riteniamo utile ricordare che le normative relative ai contratti di affitto a equo canone o con i patti in deroga prevedono l'obbligatorietà dell'adeguamento ISTAT dal momento della richiesta del proprietario. Non sarà possibile, quindi, richiedere gli arretrati se la richiesta non sia stata avanzata per anno. L'aggiornamento del canone è dovuto solo se pattuito e dal mese successivo alla richiesta. In compenso però, il proprietario che si è dimenticato di chiedere l' aggiornamento, potrà ottenerlo dal momento della sua richiesta  adeguando il calcolo in questo modo: l'aggiornamento del canone deve essere calcolato con il criterio della rivalutazione - dimenticata negli anni precedenti-  del canone iniziale dall'inizio del contratto fino alla data della richiesta"  (Sentenza Cass. n.15034 del 2004), ma senza richiedere gli arretrati e tanto meno gli interessi.  Per l'aggiornamento dell'indice ISTAT occorre fare riferimento alla variazione relativa al mese corrispondente a quello della stipulazione del contratto. Così se il contratto e' stato stipulato a Febbraio 2009, si farà riferimento alla percentuale ISTAT del mese di Febbraio 2010. Si sa però che gli indici vengono pubblicati in genere due mesi dopo e quindi e' opportuno applicare al canone l'ultima variazione nota, con riserva magari, di adeguamento successivo. l'aggiornamento  si applica sul canone di locazione aumentato degli aggiornamenti ISTAT relativi alle annualità precedenti. Di conseguenza l'imposta di Registro di cui all'articolo 17, Decreto del Presidente della Repubblica, 131/86, deve essere calcolata sul canone di locazione aggiornato in base all'ultima variazione ISTAT effettuata. Le norme che regolano invece il contratto stipulato ai sensi della legge 09/12/1998 n. 431 abrogano l'articolo 24 della legge sull'equo canone  prevedendo che se la clausola di adeguamento ISTAT non e' specificatamente prevista sul contratto, nulla e' dovuto in merito. Ma potrebbe anche accadere che in contratto venga aggiunta la clausola dell'aggiornamento automatico dell'ISTAT addirittura in misura maggiore rispetto al 75% e fino al 100%. Se inserita in contratto la clausola dell'obbligo automatico che obbliga il conduttore a versare anche l'adeguamento ISTAT, questo diventa parte integrante del contratto stesso e soggetto all'applicazione della norma dell'articolo 2948 del  codice civile che prevede la prescrizione del diritto quando siano trascorsi  cinque anni. Si ricorda che in caso di risoluzione del contratto di affitto, bisognerà effettuare un versamento di 67 Euro con modello F23 indicando il codice tributo 113T. Per conoscere dati ISTAT di vecchia data, potrete consultare il sito internet www.sicet.it Contratto ad uso turistico Il contratto di locazione ad uso turistico non rientra nell'ambito della normativa prevista dalla legge 431/98 ma viene regolato dall'articolo 1571 e seguenti del c.c. . Il contratto è soggetto all'obbligo di registrazione solo se superiore ai 30 giorni. Curiosità: gli indici dei prezzi al consumo esprimono le variazioni dei prezzi nel tempo di un paniere che rappresenta tutti i servizi e i beni destinati al consumo da parte delle famiglie. L'ISTAT produce tre diversi indici di prezzi al consumo: 1. il NIC: ( indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività) ossia misura dell'inflazione a livello del sistema economico interno. 2. il FOI: ( indice nazionale dei prezzi al consumo per famiglie e operai e impiegati) ossia consumi dell'insieme delle famiglie che fanno capo a un operaio o un impiegato; (indice usato per adeguare gli affitti, gli assegni periodici ai coniugi separati, le rivalutazioni su debiti/crediti pregressi); 3. l'IPCA: ( indice dei prezzi al consumo armonizzato per i paesi della Ue) ossia misura dell'inflazione comparabile a livello europeo. La rilevazione dei prezzi Il sistema di rilevazione prevede due diverse modalità di raccolta: quella territoriale condotta dagli uffici comunali di statistica (UCS) e che comprende la maggior parte dei prodotti compresi nel paniere, e quella centralizzata eseguita direttamente dall'ISTAT e che si riferisce ai prodotti che hanno prezzi uguali in tutto il territorio nazionale. Allegata alla presente news tabella riepilogo anno 2006 , 2007, 2008 e 2009 Rossella Quintavalle C.d.L. in Roma www.rossellaquintavalle.it      

Oggi ravvedimento imposte non pagate il 16/02/2010   Il 18/03/2010 è l'ultimo giorno utile per la regolarizzazione dei versamenti di imposte non effettuate entro il 16/02/2010 tramite l'istituto del ravvedimento operoso e riduzione del tasso di interesse di Rossella Quintavalle    (articolo 13 Decreto legislativo n. 472/1997 così come modificato dal decreto legge 185/2008- legge 2/2009)   Tramite l'istituto del ravvedimento operoso, oggi molto più vantaggioso oltre che per la rivista disciplina anche per l'abbassamento dell'interesse legale dal 3 all'1% a far data 01/01/2010, e' possibile sanare l'infrazione con sanzioni in misura ridotta, entro trenta giorni dalla data di scadenza. La riduzione dell'interesse legale è stata disposta dall'articolo 1 del decreto del Ministero dell'Economia del 4 dicembre 2009. E così anziché vedersi recapitare un avviso di sanzione per ritardato pagamento, si può sanare spontaneamente applicando solo il 2.50% sulle imposte non pagate  più gli interessi legali del calcolati, a far data 01/01/2010 all'1% in ragione d'anno. N.B.: si consiglia di non utilizzare il sistema del ravvedimento come usuale sistema di pagamento ritardato in quanto l'Agenzia delle Entrate ha iniziato in merito delle verifiche per scoprire chi utilizza tale strumento per evitare sempre e comunque il rispetto delle scadenze fiscali. Il decreto legge n. 185 del 29 novembre 2008, convertito il 29 gennaio  in Legge 2/2009, attraverso l'articolo 16, ha alleggerito le sanzioni relative ai tardivi pagamenti di imposte, il ravvedimento operoso, previsto dall'articolo 13 del decreto legislativo 472/1997, è così modificato a far data 29/11/2008: la prevista sanzione del 30% viene ridotta: • Ad 1/12 (2.50%) se il pagamento viene eseguito entro 30 giorni dalla data di scadenza ( fino al 28/11/2008 era il 3,75%); • Ad 1/10 (3%)  se il pagamento viene effettuato con ritardo superiore ai trenta giorni ma entro il termine di presentazione della dichiarazione  relativa all'anno in cui la violazione viene commessa ( fino al 28/11/2008 era pari al 6%). Elemento necessario per la validità dell'operazione è che la sanzione sia pagata negli stessi termini posti per il ravvedimento dell'imposta dimenticata unitamente al relativo interesse maturato per ogni giorno di ritardo. L'anno da indicare sul modello F24 sarà quello cui si riferisce il versamento: ad esempio se si vogliono ravvedere a marzo 2010 le ritenute 1001 relative al mese di novembre 2009 in scadenza il 16/12/2009, si dovrà indicare l'anno a cui si riferisce l'omesso versamento e quindi il 2009. La sanzione sarà ridotta sempre che la violazione non sia stata già contestata e non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento. Quindi per fare un esempio, se l'imposta non pagata si riferisce alle ritenute dei dipendenti > codice 1001 per Euro 1000,00 in scadenza il 16/02/2010, entro il 18/03/2010 occorrerà indicare con il codice 1001 Euro 1002.47 (1000 più interessi maturati calcolati all' 1% (dal 01/01/2010). > codice 8906 ( sanzione  sostituti di imposta) Euro 25.00 ( 1000,00 x 2.50%). Il codice per la sanzione varia a seconda dell'imposta non pagata nei termini. Si ricorda inoltre che non esiste modo per ravvedere autonomamente i contributi INPS non versati per i quali arriverà nota di rettifica dell'INPS che chiederà di utilizzare non più il codice DM10 in caso di contributi dipendenti, ma il codice RC01. A tal proposito si ricorda che l'errato utilizzo del codice, non permetterà l'abbinamento del pagamento mancante con il rischio di invio di cartella esattoriale sebbene si è provveduto al pagamento. L'avviso bonario verrà notificato dall'Istituto di Previdenza alla casella di posta elettronica del Consulente del Lavoro incaricato all'Invio delle denunce mensili per dare al professionista incaricato la possibilità di poterla eventualmente contestare e direttamente in forma cartacea all'azienda debitrice. Codici ravvedimento principali: - 8901         IRPEF - 8902 Addizionale regionale IRPEF - 8926 Addizionale comunale IRPEF (così come modificato ris.n. 368/E del 12/12/2007) - 8904 IVA - 8905 IRPEG - 8906 Sostituti d'imposta - 8907 IRAP - 8918 IRES Gli interessi andranno indicati con apposito tributo tranne che sulle ritenute effettuate dai Sostituti d'imposta che continueranno a sommare gli interessi all'imposta indicandoli distintamente solo nel quadro ST del modello 770. Nuovi Codici Interessi: - 1989 interessi sul ravvedimento IRPEF - 1990 sul ravvedimento IRES - 1991 sul ravvedimento IVA - 1992 sul ravvedimento imposte sostitutive - 1993 sul ravvedimento IRAP - 1994 sul ravvedimento addizionale regionale - 1998 sul ravvedimento addizionale comunale. I codici 1989, 1990, 1991 e 1992 andranno indicati nella sezione erario; I codici 1993 e 1994 andranno utilizzati nella sezione "regioni" unitamente al codice della regione interessata; Il codice 1998 dovrà essere indicato nella sezione "ici ed altri tributi locali", unitamente al codice del comune interessato. Pagamenti con modello F23 Le sanzioni relative a imposte di registro e altri tributi indiretti, andranno pagate con modello F23. Nello spazio causale  si dovrà indicare il codice "SZ" oltre al codice relativo al tributo ravveduto in caso di versamento contestuale. Rossella Quintavalle C.d.L. in Roma www.rossellaquintavalle.it  

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