Quando si parla di Sicurezza sul Lavoro allinterno di unazienda lattenzione va direttamente agli obblighi che un imprenditore deve avere verso i suoi collaboratori, garantendo la messa in atto di tutte le misure, i provvedimenti e gli strumenti per la messa in sicurezza degli ambienti di lavoro.

Uno degli aspetti spesso trascurati però è la responsabilità attiva del lavoratore. Mentre tradizionalmente si è concentrata l’attenzione sulla responsabilità del datore di lavoro, è altrettanto cruciale considerare il ruolo e i doveri del lavoratore stesso nell’assicurare la sicurezza sul posto di lavoro.

L’articolo 20 del Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro del 2008 (D.Lgs. 81/2008) delinea chiaramente gli obblighi a carico dei lavoratori (sia subordinati che autonomi) di rispettare una serie di obblighi finalizzati a garantire la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro.

Uno dei punti chiave stabiliti da questo articolo è il dovere dei lavoratori di collaborare attivamente con il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti per garantire la sicurezza sul luogo di lavoro. Questo coinvolge non solo il rispetto delle regole e delle procedure stabilite, ma anche la partecipazione attiva nel processo di identificazione e mitigazione dei rischi sul posto di lavoro. I lavoratori devono osservare le disposizioni e le istruzioni impartite per proteggere sia la propria sicurezza che quella degli altri, utilizzare correttamente attrezzature, sostanze pericolose, mezzi di trasporto e dispositivi di sicurezza, e segnalare tempestivamente eventuali pericoli o deficienze.

Ciò che emerge con chiarezza è che il lavoratore non è solo soggetto passivo dal quale esigere il rispetto e lesecuzione di ciò che altri soggetti stabiliscono ma attore capace di influire e influenzare, con il suo apporto, il sistema di organizzazione della sicurezza.

La sua partecipazione va oltre il rispetto delle regole e delle procedure, si tratta di una collaborazione attiva volta a garantire un ambiente di lavoro sicuro per tutti i dipendenti.

Questo cambiamento di prospettiva è stato riconosciuto anche dalla giurisprudenza, che ha sottolineato il ruolo di garanzia attiva del lavoratore nell’ambito dell’impresa o dell’unità produttiva. In una rilevante sentenza, (Cass. pen., sez. IV, 7 novembre 2002, n. 37248) la Cassazione ha affermato il principio secondo il quale il lavoratore è tenuto a svolgere un ruolo di garanzia attiva allinterno dellimpresa o dellunità produttiva, al fine di tutelare la propria ma anche laltrui sicurezza, senza, tuttavia, dimenticare che il soggetto primariamente obbligato sia e resti il datore di lavoro”.

La collaborazione del lavoratore non esonera il datore di lavoro dalla sua responsabilità, ma ne integra l’azione. È un’interazione sinergica volta a creare un ambiente di lavoro sicuro e salutare per tutti i dipendenti.

 

RESPONSABILITÀ PENALE PER LA SICUREZZA SUL LAVORO

Dal punto di vista della responsabilità penale, che scaturisce dall’avere posto in essere un reato, il Codice Penale prevede sanzioni per la rimozione o l’omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro (Art. 437 Cod. Pen.) e per l’omissione colposa di tali cautele (Art. 451 Cod. Pen.). Queste disposizioni sottolineano la gravità delle azioni che compromettono la sicurezza sul lavoro e l’importanza di un impegno collettivo per prevenirle:

Nel dettaglio, riportiamo gli articoli legislativi:

Art. 437 Cod. Pen.
RIMOZIONE OD OMISSIONE DOLOSA DI CAUTELE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO
Chiunque
omette di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro, ovvero li rimuove o li danneggia, è punito con la reclusione da sei a mesi a cinque anni.

Se dal fatto deriva un disastro o un infortunio la pena è della reclusione da tre a dieci anni.

Art. 437 Cod. Pen.

Innanzitutto, nonostante la dizione letterale della norma (chiunque), è opportuno precisare che il delitto di cui all’art. 437 c.p. è, perlomeno nella sua configurazione omissiva, un reato proprio. In proposito, infatti, bisogna osservare che l’obbligo di predisporre le misure necessarie a garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro grava su categorie di soggetti determinate: datori di lavoro, di- rigenti e preposti. Va sottolineato che la responsabilità per il reato di cui all’art. 437 può sussistere solo per i soggetti che siano realmente titolari dei poteri necessari alla predisposizione dei sistemi di sicurezza e, pertanto, si deve escludere la responsabilità del preposto ad un determinato settore qualora il datore di lavoro non gli abbia conferito anche il potere di decidere ed attuare le spese necessarie alla sicurezza dei luoghi di lavoro e/o degli impianti.

Art. 451 Cod. Pen
OMISSIONE COLPOSA DI CAUTELE O DIFESE CONTRO DISASTRI O INFORTUNI SUL LAVORO
Chiunque, per colpa, omette di collocare, ovvero rimuove o rende inservibili apparecchi o altri mezzi destinati alla estinzione di un incendio, o a salvataggio o al soccorso contro disastri o infortuni sul lavoro, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa da 103 a 516 euro.

L’art. 451 c.p. punisce, in sostanza, gli stessi comportamenti previsti nell’art. 437c.p., ma le due norme si distinguono per l’elemento psicologico, essendo puniti per il primo, a titolo di colpa e, per il secondo a titolo di dolo.
Non si richiede per la punibilità che il fatto sia commesso in occasione del disastro. In tal modo, pertanto, si vuole garantire la costante presenza delle cautele preventive predisposte.

Secondo la giurisprudenza il datore di lavoro non è esonerato da responsabilità neppure quando alla produzione dell’infortunio abbia concorso colposamente il lavoratore e l’inadempimento può consistere in condotte diverse.

La rimozione delle cautele necessarie alla prevenzione degli infortuni, invece, è condotta che può essere realizzata da chiunque (reato improprio) anche se, in concreto, è più elevata la possibilità che sia compiuta dagli stessi soggetti che hanno il potere direttivo in ordine alla sicurezza dell’impresa.

 

CONCLUSIONE

La responsabilità del lavoratore per la sicurezza sul lavoro rappresenta un importante cambiamento di prospettiva. Non è semplicemente un dovere imposto dalle norme, ma un atto di collaborazione attiva per garantire un ambiente di lavoro sicuro e salutare per tutti i dipendenti. Questo approccio integrato, che coinvolge sia il datore di lavoro che il lavoratore, è essenziale per promuovere una cultura della sicurezza sul lavoro e per prevenire incidenti e infortuni.

 

Come responsabilizzare dunque i collaboratori in azienda?

La FORMAZIONE determina un passaggio fondamentale ed essenziale per mettere a conoscenza sia i datori di lavoro che i propri dipendenti dei rischi nei quali si può incorrere, delle pratiche e degli strumenti che sono necessari da entrambe le parti per garantire la sicurezza sul lavoro, gli obblighi normativi da rispettare e le sanzioni delle quali si può esere soggetti se non vengono rispettati tali obblighi.

Se vuoi saperne di più, contattaci scrivendo a:
Alice Pignatelli, Responsabile Area Sicurezza di Progress Academy

➡️ a.pignatelli@progress.it

23 Aprile 2024